La potestà genitoriale è un istituto di natura pubblicistica previsto e disciplinato dal nostro ordinamento al fine di consentire ai genitori la possibilità di adempiere convenientemente ai propri doveri e svolgere compiutamente la propria responsabilità genitoriale.

Tale potere è attribuito ai genitori non nel loro interesse personale, ma nell'interesse esclusivo degli stessi figli: è un potere per i figli e non un potere sui figli.
Infatti tale potestà  non attribuisce ai genitori un diritto ma attribuisce loro un “ officium”, un potere cioè strumentale a svolgere adeguatamente il processo educativo del minore.
Nell'esercizio della potestà il genitore  ha poteri sia in funzione degli interessi personali che di quelli patrimoniali del figlio:

1) il genitore ha il potere-dovere di cura, sostegno e vigilanza sul minore al fine di consentirne lo sviluppo armonico della personalità;

2) il genitore ha il potere-dovere di amministrare i beni del minore. A tal fine gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti liberamente da ciascun genitore; quelli di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del Giudice Tutelare.


La potestà è attribuita ad entrambi i genitori e deve essere esercitata di comune accordo tra gli stessi che sono pertanto tenuti a concordare le linee generali di indirizzo.
La legge ha disciplinato l'ipotesi del contrasto sull'esercizio della potestà su questioni di particolare importanza, prevedendo che tale contrasto venga risolto dal giudice, al quale ciascuno dei  genitori può rivolgersi senza formalità. Ma attenzione: il Giudice non ha un potere sostitutivo rispetto a quello dei genitori, ma soltanto di tipo mediativo.
Il nucleo giuridico della disciplina sulla potestà genitoriale è dato dalle due norme che descrivono l'ambito genitoriale dell'intervento dell'autorità giudiziaria con poteri di sindacato sulla condotta dei genitori: gli artt. 330 e 333 c.c.

Entrambe le norme prevedono interventi di varia natura ed intensità del giudice, ogni volta che il genitore violi, trascuri o abusi dei poteri inerenti la potestà, arrecando così grave pregiudizio al figlio.
In tali casi il giudice può comminare al genitore la decadenza dalla potestà (art. 330 c.c.) o può adottare i provvedimenti più convenienti( art. 333 c.c.).

La violazione, la trascuratezza e l'abuso che presuppongono una pronuncia di decadenza, prescindono dal dolo o dalla colpa del genitore, che è del tutto irrilevante nell'ottica di tutela esclusiva del figlio.

Il legislatore con la Legge n. 149/2001 ha modificato il secondo comma dell'art. 330 c.c., prevedendo accanto all'ipotesi di allontanamento del figlio dalla residenza familiare, anche l'ipotesi dell'allontanamento da essa del genitore o del convivente chemaltratta o abusa del minore.

E' possibile la reintegrazione nella potestà quando vengano a cessare le ragioni per cui la decadenza stessa è stata pronunciata.

Tutte le volte in cui gli errori o le carenze dei genitori, se pur significativi, non sono tali da compromettere l'esercizio della potestà, il Giudice può limitare l'esercizio della potestà con prescrizioni e limitazioni che devono essere di sostegno al genitore nell'esercizio dei suoi compiti, valutando l'intervento più opportuno in relazione al peculiare caso di vita in esame.

Gli interventi che è possibile adottare in questa prospettiva sono numerosissimi e sono correlati principalmente alla efficienza dei servizi sociali del territorio, i quali devono rappresentare, nella “ ratio “ della legge,  il braccio esecutivo dell'ordinamento giudiziario.
Oltre alle pure e semplici prescrizioni di fare o non fare è infatti possibile attivare varie forme di intervento di sostegno da parte dei servizi sociali che vanno dalle periodiche visite domiciliari, all'impostazione di veri e propri programmi di terapia familiare, sino all'avvio di operatori domiciliari che, agendo direttamente all'interno delle dinamiche domestiche, le controllino e sostengano i vari protagonisti.

Ad ogni modo, quel che deve aversi sempre presente, sia da parte dell'autorità giudiziaria, sia da parte degli operatori sociali che operano in tale ambito, è che il nostro ordinamento si ispira ad un principio di minima invasività nella sfera familiare, mirato a garantire il pluralismo nelle scelte pedagogiche o di altro genere da parte dei genitori che, non si nasce, ma ci si diventa.

Tutti gli operatori, dunque, debbono essere attenti e rispettosi del diritto dei genitori a seguire liberamente le pur opinabili scelte, purché ciò venga fatto nell'interesse dei figli: solo così è possibile evitare di sovrapporre alle altrui (opinabili) convinzioni pedagogiche le diverse (ma altrettanto opinabili) convinzioni di chi giudica.

Silvia Muto

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